Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Article 708CODICE CIVILE-art. 708
In force · version of Nov 10, 1944
Art. 708. (Disaccordo tra piu' esecutori testamentari). Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.