Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 12Testo Unico-art. 12
In force · version of Jul 3, 1917
Art. 12. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 sono considerati come redditi straordinari imponibili, le indennita' da corrispondersi dallo Stato agli armatori ed ai proprietari delle navi noleggiate o requisite in caso di perdita per causa di guerra, e gli indennizzi dovuti da Societa', Compagnie, Sindacati o Consorzi di assicurazione in caso di sinistri agli armatori e proprietari di navi assicurate, per la parte dell'indennita' e degli indennizzi stessi che ecceda il valore ante bellum, od il prezzo di acquisto o di costruzione delle navi quando tale acquisto o costruzione sia posteriore al 1° agosto 1914. Il capitale investito da tenersi presente per la determinazione delle aliquote di sovraimposta, e' rappresentato: a) per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, dal valore ante bellum risultante dalla liquidazione delle indennita'; b) per tutte le altre navi, dal valore ante bellum, ovvero dal prezzo di costruzione o di acquisto quando le navi siano divenute proprieta' dell'assicurato dopo il 1° agosto 1914, aggiungendovi sempre il premio pagato per l'assicurazione delle navi. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle indennita' e indennizzi corrisposti, in caso di perdita o di sinistri, a proprietari ed armatori esteri di navi estere adibite al trasporto di merci e materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito o della popolazione civile.