Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 13Testo Unico-art. 13
In force · version of Jul 3, 1917
Art. 13. Un quarto dell'ammontare di tutto l'indennizzo dovuto per la perdita della nave deve dalle Societa', Compagnie, Sindacati e Consorzi di cui al precedente articolo, essere depositato alla Cassa depositi e prestiti al nome del proprietario od armatore, con annotazione di vincolo a garanzia dell'imposta e della sovrimposta dovute dal proprietario od armatore stesso ai sensi del detto articolo. Dell'eseguito deposito gli enti suddetti daranno denuncia all' agenzia delle imposte del luogo.