Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 1Testo Unico-art. 1
In force · version of Jul 3, 1917
NUOVO TESTO UNICO delle disposizioni relative alla imposta e alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. Art. 1. I nuovi redditi, realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 31 dicembre 1918 in conseguenza della guerra, da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che allo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e, quando siano superiori a L. 2500, sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria guerra nella seguente misura: Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915: Per i commercianti e gli industriali: del 12 % sulla quota del profitto superiore all'8 % e fino al 10 % del capitale investito; del 18 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito; del 24 % sulla quota del profitto superiore al 15 % o fino al 20 % del capitale investito; del 35 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito. Per gli intermediari: del 5 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario; del 12 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi e fino a 10 decimi sul reddito ordinario; del 18 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario; dei 24 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario; del 35 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi. Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1916, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1917, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918: Per i commercianti e gli industriali: del 20 % sulla quota del profitto superiore all '8 % e fino ai 10 % del capitale investito; del 30 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito; del 40 % sulla quota del profitto superiore al 15 % e fino al 20 % del capitale investito; del 60 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito. Per gli intermediari: del 10 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario; del 15 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario; del 20 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario; del 25 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario; del 40 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.