Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 2Testo Unico-art. 2
In force · version of Jul 3, 1917
Art. 2. Pei redditi che siano accertati per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile in virtu' dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021 , le aliquote indicate nell'articolo precedente per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30 %, quali furono fissate dall'articolo 1 dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 . Per le affittanze agrarie collettive di cui all'ultimo comma del predetto art. 9, l'accertamento dei redditi viene fatto in confronto di ogni singolo consociato.