Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 5Testo Unico-art. 5
In force · version of Jul 3, 1917
Art. 5. Per capitale investito si intende quello risultante da atti, da libri di commercio regolarmente tenuti e da altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, allegato B, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presume con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.