Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Article 6Testo Unico-art. 6
In force · version of Jul 3, 1917
Art. 6. Nella determinazione del reddito agli effetti della sovrimposta di cui all'art. 1 le agenzie tengono conto come passivita' deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra, a norma degli articoli seguenti. Si tiene conto altresi' delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota, proporzionale alle provvigioni dedotte, delle imposte e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto. Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali o commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.