Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (26G00126)
Article 2
In force · version of Jul 11, 2026
Requisiti per il riconoscimento delle SSML e per l'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi
1.
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Il riconoscimento delle SSML e' effettuato, unitamente all'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale e delle sedi, con le procedure disciplinate dall'articolo 3 ed e' subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto istante, del possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a)
statuto della Scuola conforme ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 4;
b)
struttura atta a garantire la qualita' dell'offerta formativa, consistente in adeguate risorse patrimoniali e finanziarie e in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio, in proporzione al numero degli studenti;
c)
disponibilita' di qualificati docenti nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nell'Allegato al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, con riferimento alla classe L-12, nei termini disciplinati dall'articolo 12;
d)
possesso di una solida struttura patrimoniale e finanziaria, tale da garantire la piena sostenibilita' della gestione con una prospettiva di cinque anni, la cui sussistenza e' valutata attraverso l'analisi dei bilanci e della relativa documentazione contabile riferiti agli ultimi tre esercizi, redatti in conformita' al regime contabile applicabile al soggetto istante e, per le Scuole di nuova costituzione, sulla base di documentazione economico-finanziaria previsionale e di adeguate garanzie patrimoniali o finanziarie;
e)
qualita' dell'offerta formativa, concernente la coerenza dei regolamenti didattici con gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e di laurea magistrale di riferimento, l'articolazione dei percorsi di studio, le modalita' di verifica degli apprendimenti e i sistemi di assicurazione interna della qualita'.
2. La verifica del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e' svolta dall'ANVUR, secondo le procedure e nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento.
3.
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Con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le linee guida, volte a definire esclusivamente:
a)
gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica;
b)
le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR, come disciplinate dal presente regolamento.