Preamble Preamble
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 , recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 , e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 , e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999; Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 , recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 , concernente «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 »; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 , e, in particolare, l'articolo 1-bis; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali »; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 »; Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18 , recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 , recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell' articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 », come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12 , recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 , concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 , recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 , recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 »; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154 , recante «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 ; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802 , recante integrazioni al citato decreto ministeriale 14 ottobre 2021, 1154; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59 , con il quale e' stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648 , con il quale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , cosi' come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96 , sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649 , con il quale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , cosi' come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96 , sono state ridefinite le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639 , con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonche' razionalizzati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell' articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Considerata la necessita' di aggiornare ed unificare in un unico testo normativo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 ; Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026; Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale viene data la comunicazione prevista dall' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , che assumono la denominazione di "Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)", e dell'accreditamento delle sedi e dei corsi, nonche' delle modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i requisiti.
2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio conseguibili al termine di corsi di studio di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea rilasciati dalle Universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648 . Qualora le suddette Scuole abbiano ottenuto l'accreditamento di un corso e di una sede, le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea magistrale rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649 .
3. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca; c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 ; f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento di una SSML e l'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale, ai sensi dell'articolo 3; g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ; h) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell' articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ; i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18 ; l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 , di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.
Article 2
Requisiti per il riconoscimento delle SSML e per l'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi
1. 1. Il riconoscimento delle SSML e' effettuato, unitamente all'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale e delle sedi, con le procedure disciplinate dall'articolo 3 ed e' subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto istante, del possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) statuto della Scuola conforme ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 4; b) struttura atta a garantire la qualita' dell'offerta formativa, consistente in adeguate risorse patrimoniali e finanziarie e in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio, in proporzione al numero degli studenti; c) disponibilita' di qualificati docenti nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nell'Allegato al decreto ministeriale n. 1648 del 2023 , con riferimento alla classe L-12, nei termini disciplinati dall'articolo 12; d) possesso di una solida struttura patrimoniale e finanziaria, tale da garantire la piena sostenibilita' della gestione con una prospettiva di cinque anni, la cui sussistenza e' valutata attraverso l'analisi dei bilanci e della relativa documentazione contabile riferiti agli ultimi tre esercizi, redatti in conformita' al regime contabile applicabile al soggetto istante e, per le Scuole di nuova costituzione, sulla base di documentazione economico-finanziaria previsionale e di adeguate garanzie patrimoniali o finanziarie; e) qualita' dell'offerta formativa, concernente la coerenza dei regolamenti didattici con gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e di laurea magistrale di riferimento, l'articolazione dei percorsi di studio, le modalita' di verifica degli apprendimenti e i sistemi di assicurazione interna della qualita'.
2. La verifica del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e' svolta dall'ANVUR, secondo le procedure e nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento.
3. 3. Con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le linee guida, volte a definire esclusivamente: a) gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica; b) le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR, come disciplinate dal presente regolamento.
Article 3Procedura di riconoscimento delle SSML e di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi
1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento di un corso di studio per i fini di cui al presente regolamento, presentano documentata istanza al Ministero, tramite apposita piattaforma informatica, entro i termini stabiliti con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, in coerenza con il procedimento di cui al comma 9. La documentazione da allegare all'istanza comprende, a pena di inammissibilita' della stessa, lo statuto della Scuola di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il regolamento didattico dei corsi di cui all'articolo 11, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture, come previsti dall'articolo
2. 2. Le istanze di riconoscimento delle Scuole sono presentate unitamente all'istanza di accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023 , e di una o piu' sedi.
3. Le SSML gia' riconosciute, che hanno attivato corsi di primo ciclo da almeno sei anni, possono presentare, mediante la piattaforma di cui al comma 1, istanza di accreditamento di corsi di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree magistrali «Traduzione specialistica e interpretariato» (LM-94) di cui all'Allegato al decreto ministeriale n. 1649 del 2023 . Le SSML che intendono attivare un corso di secondo possiedono, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, una congrua dotazione di cabine di simultanea, in proporzione al numero degli studenti.
4. Le istanze di riconoscimento delle Scuole e di accreditamento di corsi di primo ciclo e di secondo ciclo e delle sedi contengono, a pena di inammissibilita', il parere favorevole del Nucleo di Valutazione della Scuola di cui all'articolo 4, comma 2, e una relazione che tenga, altresi', conto delle possibilita' occupazionali del settore nell'ambito del bacino di utenza ove la Scuola andra' a operare, nonche' il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento. Un rappresentante del soggetto gestore partecipa alle pertinenti deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento.
5. Entro 20 giorni dalla chiusura della procedura d'inserimento dell'istanza nella piattaforma di cui al comma 1, il Ministero provvede a rendere disponibili le istanze regolarmente inserite nella predetta piattaforma al CUN e all'ANVUR, che esprimono un parere vincolante. Il CUN e l'ANVUR procedono contemporaneamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai fini della formulazione del proprio parere e del coordinamento delle attivita' di valutazione.
6. Il CUN provvede alla valutazione dell'ordinamento didattico dei corsi di studio sia di primo che di secondo ciclo. L'ANVUR provvede alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dal comma 3 del presente articolo, ai fini del riconoscimento della Scuola e dell'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi. I suddetti pareri vengono resi nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle istanze, ivi inclusi eventuali termini intermedi, concessi per esigenze di supplemento istruttorio ovvero di adeguamento delle istanze iniziali. Il CUN e l'ANVUR assicurano lo scambio reciproco di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni, secondo modalita' tra di essi concordate.
7. L'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi dell' articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 e, ove ritenuto necessario, programmare accertamenti e ispezioni, anche mediante visite presso le sedi delle SSML. In caso venga disposta una visita in sede, il termine per la comunicazione del parere da parte dell'ANVUR e' prorogato di 30 giorni.
8. L'eventuale parere negativo del CUN ovvero dell'ANVUR, ai sensi dell' articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 , e' trasmesso entro 10 giorni dalla ricezione dal Ministero al soggetto gestore per la formulazione di osservazioni, che sono rese entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.
9. Il provvedimento con cui sono accolte o rigettate le istanze di riconoscimento e di accreditamento dei corsi e delle sedi e' motivato ed e' adottato dal Ministro, acquisiti i pareri dell'ANVUR e del CUN, entro il 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico. Il decreto di riconoscimento e di accreditamento determina la denominazione della Scuola, l'indirizzo della sede amministrativa e legale della Scuola, nonche' il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo. Qualora, sulla base delle osservazioni pervenute, ai sensi del comma 8, siano ravvisati elementi per un riesame, il Ministero, entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse, per una sola volta, puo' richiedere una nuova valutazione della medesima istanza al CUN e all'ANVUR, che rendono il parere di competenza entro 30 giorni dalla predetta richiesta. Resta fermo che le osservazioni che si traducono nella sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero nella modifica delle risorse strutturali, finanziarie e di personale indicate nell'istanza, sono considerate irricevibili e possono essere valutate soltanto se proposte con nuova istanza da presentarsi per il successivo anno accademico.
10. Il mancato conseguimento del riconoscimento preclude ogni ulteriore fase della procedura di accreditamento del nuovo corso o dei nuovi corsi e delle sedi.
11. Qualora non sia stato concesso il riconoscimento, il soggetto gestore puo' presentare una nuova istanza per il successivo anno accademico, nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, sono dedotti, a pena di inammissibilita', elementi obiettivamente nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato con decreto del Direttore della competente Direzione del Ministero.
12. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nel caso di Scuole gia' riconosciute che richiedano l'attivazione di corsi in una nuova sede. L'istanza per una nuova sede puo', in ogni caso, essere presentata secondo le modalita' stabilite per le SSML nel presente regolamento, e deve essere corredata dal parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio.
13. In ogni caso, l'esercizio dell'attivita' formativa accreditata non puo' essere svolto da un soggetto differente da quello destinatario del provvedimento di riconoscimento, ferma la necessita' di un nuovo riconoscimento nell'ipotesi di cessione totale o parziale della sede o di sedi accreditate.
Article 4Organizzazione delle SSML
1. Le SSML adottano uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle SSML stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonche' le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Gli organi di cui al primo periodo sono in grado di assicurare il monitoraggio periodico della qualita' e l'autovalutazione per entrambi i cicli formativi.
2. 2. Tra gli organi di cui al comma 1 e', in ogni caso, previsto un Nucleo di valutazione con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti, composto da almeno quattro componenti, di cui: a) un docente interno alla Scuola; b) un docente esterno alla Scuola, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che sia o sia stato inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti di cui al decreto ministeriale n. 639 del 2024 con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'; c) un componente esterno esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla Scuola stessa; d) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita' stabilite dallo Statuto di cui al comma 1.
3. Le Scuole sono dotate di un organo di revisione contabile, anche in composizione monocratica, composto da soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalita'.
Article 5Verifica dei requisiti per il riconoscimento e revoca del riconoscimento
1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, presenta ogni anno al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, una relazione sul funzionamento della SSML e sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, nonche' sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla SSML sul piano didattico e sul piano di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito, presso la medesima, il titolo di studio. Sulla predetta relazione, da redigersi sulla base di apposito modello predisposto dall'ANVUR, sono acquisite le valutazioni dell'ANVUR stessa. La mancata presentazione al Ministero della relazione, per due anni consecutivi, determina, previa diffida a presentare entrambe le relazioni entro 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, disposta con decreto del Ministro.
2. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Ministero puo' disporre verifiche ispettive a campione presso le SSML.
3. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti ovvero gli stessi vengano meno, puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, un provvedimento di revoca del riconoscimento, adeguatamente motivato, previo parere conforme dell'ANVUR e sentito il CUN. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il provvedimento di revoca e' adottato con decreto del Ministro.
4. In caso di revoca del riconoscimento, un diverso soggetto pubblico o privato che sia interessato a subentrare nella gestione della Scuola puo' proporre istanza di subentro al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1. L'istanza di subentro e' presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.
5. Qualora, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di revoca non sia stata presentata alcuna istanza di subentro da parte di un nuovo soggetto gestore, la SSML assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed e' comunque preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo. In caso di comprovata impossibilita' di completare l'intero ciclo del corso di studio, la SSML assicura agli studenti il completamento dell'anno accademico in corso.
6. Con decreto del Ministro, su istanza delle SSML interessate, corredata del parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento, previo parere favorevole dell'ANVUR, e' autorizzato il trasferimento della sede, ovvero l'aumento degli studenti ammissibili, fermo restando il mantenimento dei requisiti necessari che hanno determinato il riconoscimento iniziale.
7. Il trasferimento della responsabilita' legale delle SSML su istanza di parte e' autorizzato dal Ministero entro 90 giorni, previo parere conforme dell'ANVUR e data comunicazione al CUN, ove l'aspirante nuovo soggetto gestore assicuri la piena sostenibilita' economico-finanziaria e logistica dell'operazione.
8. L'istanza di cui al comma 7 e' presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.
Article 6Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
1. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio ha durata quinquennale ed e' soggetto alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Ai fini della valutazione sul conseguimento dell'accreditamento periodico, l'ANVUR valuta le relazioni predisposte dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, che, a tale scopo, redige con cadenza quinquennale una relazione sulla permanenza dei requisiti ai sensi del comma 1.
3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, l'ANVUR propone al Ministero la conferma dell'accreditamento della sede o dei corsi di studio ovvero, qualora emergano criticita' rilevanti, l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 5.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ANVUR puo' accertare, anche con visite in loco, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, e i miglioramenti ottenuti con riferimento ai processi e ai risultati delle attivita' formative, eventualmente avvalendosi anche di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
Article 7Obiettivi formativi e criteri di ammissione ai corsi di studio di primo ciclo
1. I corsi di primo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12), hanno lo scopo di fornire una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche, orali e scritte, adeguate alle professionalita' proprie dell'area della mediazione linguistica, nonche' specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue storico-naturali e un'adeguata formazione di base nei metodi dell'analisi e della didattica linguistiche.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1 occorre il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 270 del 2004 , da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 11 richiede, altresi', il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le relative modalita' di verifica, nonche' l'eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento avviene entro il primo anno di corso.
Article 8Riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari
1. I competenti organi accademici delle universita' valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di primo e secondo ciclo, erogati dalle SSML, ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree e lauree Magistrali, di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023 e al decreto ministeriale n. 1649 del 2023 , ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 270 del 2004 .
Article 9Obiettivi formativi e criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo
1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), hanno lo scopo di fornire un'elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, ivi incluse le problematiche teoriche e applicative di tipo linguistico correlate, un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, un'elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpretariato e della traduzione e la capacita' di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacita' di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della citata classe LM-94.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale, corrispondente a 120 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo equipollenti alla classe delle Lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), occorre il conseguimento di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato dalle SSML, ovvero di una laurea, laurea magistrale o corrispondente dei previgenti ordinamenti di cui all'Allegato 1, lettera a), del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione, le SSML, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresi', le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente. Il mancato superamento di tali percorsi preclude l'ammissione al corso di secondo ciclo.
Article 10Master
1. Le SSML che hanno svolto almeno un triennio completo di un corso di primo livello possono erogare Master di primo livello in materie attinenti ai corsi di studio accreditati. Per l'attivazione di un corso di Master di secondo livello, le SSML devono aver svolto almeno un biennio completo di un corso di secondo livello.
2. I titoli di Master di primo e di secondo livello rilasciati dalle SSML, qualora accreditati secondo la procedura indicata al comma 6, sono equipollenti a tutti gli effetti a quelli rilasciati dalle universita'.
3. Le SSML che intendono erogare un corso di Master nominano un coordinatore del corso. Il coordinatore del corso e' responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attivita' dello stesso e viene designato tra i docenti della Scuola. Un docente non puo' coordinare piu' di un corso di Master alla volta. Il coordinatore possiede adeguata qualificazione e capacita' organizzativa in campo didattico e scientifico. A tal fine, per i corsi di Master di primo livello, il coordinatore e' considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore, ha raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale. Per i corsi di Master di secondo livello, il coordinatore e' considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore e aver raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale, ha svolto il coordinamento di gruppi di ricerca ovvero di progetti o di unita' di progetto nazionali o internazionali.
4. Gli insegnamenti nei corsi di cui al presente articolo sono affidati, per almeno il venti per cento, a personale docente strutturato presso la Scuola istante ovvero al personale docente universitario titolare di insegnamenti presso la medesima.
5. I docenti impegnati nel Master sono soggetti a un giudizio di adeguatezza da parte dell'ANVUR, basato su specifici parametri di valutazione del profilo didattico, scientifico e culturale. La valutazione del profilo dei docenti e' effettuata secondo i requisiti e criteri indicati all'articolo 2. Il corpo docente del corso di Master puo' comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che siano stati inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa del Master. E' prevista, altresi', una adeguata componente di esperti esterni, diversa dai docenti di cui al terzo periodo, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, nonche' l'aggiornamento professionale.
6. L'istanza di accreditamento del corso di Master e' corredata dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di cui all'articolo 4, comma 2, circa l'adeguatezza delle risorse di docenza e la sussistenza della piena sostenibilita' finanziaria e logistica, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. L'accreditamento del corso di Master di primo o secondo livello e' disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento e dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse di docenza, anche in relazione al numero di allievi, e sulla sussistenza della piena sostenibilita' finanziaria e logistica.
Article 11Regolamenti didattici
1. Le SSML adottano i regolamenti didattici dei corsi di studio in conformita' con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attivita' formative indispensabili individuate per la classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) e per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere f), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, l), m) ed n) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 270 del 2004 . I regolamenti stessi determinano, altresi', i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004 .
3. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo e' prevista la presentazione da parte dello studente di un progetto finale, elaborato in modo originale sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari appartenenti al corpo docente della Scuola e afferenti ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
4. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di primo ciclo fa parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento, designato dal Ministero, con oneri a carico della Scuola.
5. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento, designato dal Ministero, nonche' un rappresentante del Ministero, con oneri a carico della Scuola.
6. Le SSML possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.
7. I corsi di primo e secondo ciclo, nonche' i corsi relativi a Master di primo e secondo livello, in considerazione della loro natura professionalizzante, possono prevedere, per le attivita' diverse da quelle pratiche e di laboratorio, una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
8. Il regolamento e le modifiche allo stesso sono approvate con decreto del Ministro, sentito il CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il termine di cui al primo periodo decorra senza che il Ministro si sia pronunciato, il regolamento si intende approvato. Le predette istanze sono presentate tramite l'apposita piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1.
Article 12Docenza nei corsi
1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle universita' italiane e straniere, anche in quiescenza da non piu' di 5 anni, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento. Ciascun docente assume la titolarita' di almeno un modulo di insegnamento, pari a un minimo di 36 ore. Le universita' di appartenenza possono negare ai docenti il nulla-osta allo svolgimento delle predette attivita' motivando il diniego esclusivamente in relazione alle cause di incompatibilita' di cui all' articolo 6 della legge n. 240 del 2010 .
2. 2. In funzione del numero di studenti iscrivibili sono previsti, all'interno del corpo docente, almeno due docenti garanti per anno di corso attivo. I suddetti docenti assicurano il controllo interno della qualita' dei processi di gestione del corso di studio e possiedono i seguenti requisiti: a) appartengono per almeno il 50 per cento ai ruoli dei professori universitari di prima o seconda fascia, anche in quiescenza da non piu' di 5 anni, gia' inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa dei corsi; b) fanno riferimento per almeno il 50 per cento a insegnamenti caratterizzanti dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 2. Resta ferma, comunque, la presenza di almeno un docente ogni 30 iscritti al primo anno.
3. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonche' di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attivita' relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
4. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui al presente articolo risulta dal curriculum di studio e professionale, pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola.
5. Il reclutamento dei docenti e' effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
Article 13Allineamento allo Spazio europeo dell'educazione superiore
1. Le SSML accreditate per i corsi di studio di primo e di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento di diploma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 , che recepisce la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.
Article 14Norme di adeguamento
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SSML gia' riconosciute ai sensi della normativa vigente si conformano alle disposizioni del presente regolamento, attraverso le procedure di riconoscimento e di accreditamento dei corsi di studio, nelle forme e nei termini di cui agli articoli 2 e 3. Entro il predetto termine e' adottato il decreto del Ministro di riconoscimento delle SSML e accreditamento di corsi e sedi, ovvero di revoca degli stessi.
Article 15Valutazione dei crediti formativi
1. Su istanza degli interessati, gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le Scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 , sono considerati dai competenti organi didattici come crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2.
Article 16Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea magistrale
1. Le SSML, previa autorizzazione del Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, possono stipulare convenzioni con universita' site nella Regione ove hanno sede le stesse, esclusivamente per la realizzazione di corsi di laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94). Restano riservate alle universita' la responsabilita' didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
Article 17Inserimento degli studenti iscritti alle Scuole di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore
1. Gli studenti iscritti alle SSML sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza, sono disciplinate le modalita' di inserimento degli studenti e dei diplomati presso le Scuole superiori di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 .
Article 18Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, sono rispettivamente stabiliti in 40 giorni e in 180 giorni.
2. Il presente regolamento abroga i decreti ministeriali 10 gennaio 2002, n. 38 , e 3 maggio 2018, n. 59 , entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027.
Article 19Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Annex 1Allegato 1
Allegato 1 a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai fini dell'accesso al secondo ciclo formativo disciplinato dal presente regolamento L10 CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE L11 CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE L12 CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA L15 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO L20 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L37 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE L39 CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE L40 CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA LM36 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA LM37 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE LM38 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LM39 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA LM52 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI LM81 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO LM87 LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI LM90 LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI LM94 LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (D.M. 639 del 2 maggio 2024 - All. A) HIST-04/C ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA STAA-01/M ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA COMP-01/A CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE GLOT-01/B DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE SDEA-01/A DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE STAA-01/H EBRAICO LIFI-01/B FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA GLOT-01/D FILOLOGIA UGRO FINNICA PHIL-04/B FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI GEOG-01/B GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA GLOT-01/A GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA ASIA-01/C INDOLOGIA E TIBETOLOGIA INFO-01/A INFORMATICA FRAN-01/A LETTERATURA FRANCESE ANGL-01/A LETTERATURA INGLESE ITAL-01/A LETTERATURA ITALIANA LICO-01/A LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA FLMR-01/C LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA SPAN-01/A LETTERATURA SPAGNOLA GERM-01/B LETTERATURA TEDESCA GLOT-01/C LINGUA E LETTERATURA ALBANESE STAA-01/L LINGUA E LETTERATURA ARABA GERM-01/E LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE HELL-01/D LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA STAA-01/O LINGUA E LETTERATURA PERSIANA FLMR-01/E LINGUA E LETTERATURA ROMENA SPAN-01/B LINGUA E LETTERATURE ISPANO AMERICANE FRAN-01/B LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE ANGL-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE SPAN-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA GERM-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA TEDESCA FLMR-01/D LINGUA E TRADUZIONE LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA ANGL-01/B LINGUE E LETTERATURE ANGLO AMERICANE ASIA-01/G LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA ASIA-01/F LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUDORIENTALE STAA-01/I LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA ASIA-01/D LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO GERM-01/D LINGUE E LETTERATURE NORDICHE LIFI-01/A LINGUISTICA ITALIANA ARTE-01/D MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO STAA-01/G SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA IINF-05/A SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI SLAV-01/A SLAVISTICA GSPS-06/A SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI HIST-03/A STORIA CONTEMPORANEA GSPS-04/B STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI HIST-02/A STORIA MODERNA