Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Article 600Codice della navigazione-art. 600
In force · version of Apr 21, 1942
Art. 600. (Funzioni del consulente tecnico). Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta. Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.