Preamble Preamble
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 27 gennaio 1941-XIX, n. 9, che approva il testo del Codice della navigazione ; Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile , approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di modificare, a scopo di coordinamento, il Codice della navigazione e di pubblicare il testo definitivo del Codice medesimo; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Article 1
E' approvato il testo definitivo del Codice della navigazione , il quale avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio 1941-XIX, n. 9.
Article 2
Un esemplare del testo del Codice della navigazione , firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servira' di originale e sara' depositato e custodito nello Archivio del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1942-XX Atti del Governo, registro 444, foglio 50. - Mancini
Article 1Codice della navigazione-art. 1
CODICE DELLA NAVIGAZIONE Art. 1 . (Fonti del diritto della navigazione). In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Article 2Codice della navigazione-art. 2
Art. 2. ((Mare territoriale.)) ((Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali)) .
Article 3Codice della navigazione-art. 3
Art. 3. (Spazio aereo soggetto alla sovranita' dello Stato). E' soggetto alla sovranita' dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio del Regno ed il relativo mare territoriale.
Article 4Codice della navigazione-art. 4
Art. 4. (Navi e aeromobili italiani in localita' non soggette alla sovranita' di alcuno stato). Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. ((43))
--------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.
Article 5Codice della navigazione-art. 5
Art. 5. (Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione). Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il fatto e' avvenuto. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita' estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita' da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 6Codice della navigazione-art. 6
Art. 6. (Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili). La proprieta', gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
Article 7Codice della navigazione-art. 7
Art. 7. (Legge regolatrice della responsabilita' dell'armatore e dell'esercente). La responsabilita' dell'armatore della nave o dello esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilita' dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 8Codice della navigazione-art. 8
Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante). I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 9Codice della navigazione-art. 9
Art. 9. (Legge regolatrice del contratto di lavoro). I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta' delle parti. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 10Codice della navigazione-art. 10
Art. 10. (Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili). I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volonta' delle parti. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 11Codice della navigazione-art. 11
Art. 11. (Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni). La contribuzione alle avarie comuni e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 12Codice della navigazione-art. 12
Art. 12. (Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili). Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se e' comune; altrimenti dalla legge italiana. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 13Codice della navigazione-art. 13
Art. 13. (Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero). Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio. ((43))
------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Article 14Codice della navigazione-art. 14
Art. 14. (Competenza giurisdizionale). Oltre che nei casi previsti dall' articolo 4 del codice di procedura civile , le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che e' stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno.
Article 15Codice della navigazione-art. 15
Art. 15. (Ministro competente). L'amministrazione della marina mercantile e' retta dal ministro per le comunicazioni.
Article 16Codice della navigazione-art. 16
Art. 16. (Circoscrizioni del litorale del Regno). Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)) . Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.
Article 17Codice della navigazione-art. 17
Art. 17. (Attribuzioni degli uffici locali). Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorita'.
Article 18Codice della navigazione-art. 18
Art. 18. (Personale dell'amministrazione marittima). Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
Article 19Codice della navigazione-art. 19
Art. 19. (Enti portuali). Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.
Article 20Codice della navigazione-art. 20
Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.
Article 21Codice della navigazione-art. 21
Art. 21. (Ministro competente). L' amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne e' retta dal ministro per le comunicazioni.
Article 22Codice della navigazione-art. 22
Art. 22. (Ispettorati compartimentali). Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno e' diviso in zone. A ciascuna zona e' preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Article 23Codice della navigazione-art. 23
Art. 23. (Uffici di porto). Nei porti e nelle altre localita' di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.
Article 24Codice della navigazione-art. 24
Art. 24. (Navigazione promiscua). Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
Article 25Codice della navigazione-art. 25
Art. 25. (Attribuzioni dell'autorita' comunale). Nelle localita' ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puo' essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorita' comunale.
Article 26Codice della navigazione-art. 26
Art. 26. (Navi e galleggianti addetti al servizio urbano). Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.
Article 27Codice della navigazione-art. 27
Art. 27. (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.
Article 28Codice della navigazione-art. 28
Art. 28. (Beni del demanio marittimo). Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Article 29Codice della navigazione-art. 29
Art. 29. (Pertinenze del demanio marittimo). Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
Article 30Codice della navigazione-art. 30
Art. 30. (Uso del demanio marittimo). L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.
Article 31Codice della navigazione-art. 31
Art. 31. (Limiti del demanio marittimo). Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.
Article 32Codice della navigazione-art. 32
Art. 32. (Delimitazione di zone del demanio marittimo). Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. ((Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo da' atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione puo' annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze. Nelle controversie innanzi alle autorita' giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze)) .
Article 33Codice della navigazione-art. 33
Art. 33. (Ampliamento del demanio marittimo). Quando per necessita' dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprieta' privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione e' fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.
Article 34Codice della navigazione-art. 34
Art. 34. (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici). Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta ((dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente)) , determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
Article 35Codice della navigazione-art. 35
Art. 35. (Esclusione di zone dal demanio marittimo). Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Article 36Codice della navigazione-art. 36
Art. 36. (Concessione di beni demaniali). L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. ((Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo)) . ((7))
-------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione , approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 .
Article 37Codice della navigazione-art. 37
Art. 37. (Concorso di piu' domande di concessione). Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25)) . Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.
Article 38Codice della navigazione-art. 38
Art. 38. (Anticipata occupazione di zone demaniali). Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
Article 39Codice della navigazione-art. 39
Art. 39. (Misura del canone). La misura del canone e' determinata dall'atto di concessione. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
Article 40Codice della navigazione-art. 40
Art. 40. (Riduzione del canone). Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista nel primo comma dell'articolo 44.
Article 41Codice della navigazione-art. 41
Art. 41 (Costituzione d'ipoteca). Il concessionario puo', previa autorizzazione dell'autorita' concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.
Article 42Codice della navigazione-art. 42
Art. 42. (Revoca delle concessioni). Le concessioni di durata non superiore al ((quadriennio)) e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
Article 43Codice della navigazione-art. 43
Art. 43. (Domande incompatibili). Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente puo' essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.
Article 44Codice della navigazione-art. 44
Art. 44. (Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione). In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta' di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorita' concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facolta' spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici. Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
Article 45Codice della navigazione-art. 45
Art. 45. (Modifica o estinzione della concessione per cause naturali). Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.
Article 45Codice della navigazione-art. 45 bis
Art. 45-bis. (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). Il concessionario ((...)) previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione.
Article 46Codice della navigazione-art. 46
Art. 46. (Subingresso nella concessione). ((Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente.)) In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo' subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorita' concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
Article 47Codice della navigazione-art. 47
Art. 47. (Decadenza dalla concessione). L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute.
Article 48Codice della navigazione-art. 48
Art. 48. (Autorita' competente a dichiarare la revoca e la decadenza). La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalita' stabilite dal regolamento, dall'autorita' che ha fatto la concessione.
Article 49Codice della navigazione-art. 49
Art. 49. (Devoluzione delle opere non amovibili). Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, te stano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.
Article 50Codice della navigazione-art. 50
Art. 50. (Disciplina dell'uso di beni demaniali). Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprieta' dello Stato, nelle localita' dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.
Article 51Codice della navigazione-art. 51
Art. 51. (Estrazione e raccolta di arena e altri materiali). Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali e' sottoposta alla concessione del capo del compartimento.
Article 52Codice della navigazione-art. 52
Art. 52. (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e' richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.
Article 53Codice della navigazione-art. 53
Art. 53. (Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo). Presso ogni ufficio di compartimento e' tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.
Article 54Codice della navigazione-art. 54
Art. 54. (Occupazioni e innovazioni abusive). Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Article 55Codice della navigazione-art. 55
Art. 55. (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita' marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.
Article 56Codice della navigazione-art. 56
Art. 56. (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna). Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l'interno.
Article 57Codice della navigazione-art. 57
Art. 57. (Norme applicabili). Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessita' del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Article 58Codice della navigazione-art. 58
Art. 58. (Concessioni). Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione. Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, e' richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
Article 59Codice della navigazione-art. 59
Art. 59. (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna. L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed esercizio e' richiesta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.
Article 60Codice della navigazione-art. 60
Art. 60. (Autorita' competenti). I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato di porto.
Article 61Codice della navigazione-art. 61
Art. 61. (Esecuzione e manutenzione di opere portuali). L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonche' la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.
Article 62Codice della navigazione-art. 62
Art. 62. (Movimento delle navi nel porto). Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Article 63Codice della navigazione-art. 63
Art. 63. (Manovre disposte d'ufficio). Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto. L'autorita' medesima puo' disporre, in caso di necessita', l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
Article 64Codice della navigazione-art. 64
Art. 64. (Deposito di cose su aree portuali). Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto puo' ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo' essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorita' predetta puo' disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
Article 65Codice della navigazione-art. 65
Art. 65. (Imbarco e sbarco). Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Article 66Codice della navigazione-art. 66
Art. 66. (Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti). Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
Article 67Codice della navigazione-art. 67
Art. 67. (Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti). Il capo del compartimento puo' limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Article 68Codice della navigazione-art. 68
Art. 68. (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti). Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.
Article 69Codice della navigazione-art. 69
Art. 69. (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire. ((L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo)) . Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.
Article 70Codice della navigazione-art. 70
Art. 70. (Impiego di navi per il soccorso). Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Article 71Codice della navigazione-art. 71
Art. 71. (Divieto di getto di materiali). Nei porti e' vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e' esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessita' del traffico e della pesca.
Article 72Codice della navigazione-art. 72
Art. 72. (Rimozione di materiali sommersi). Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato. L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Article 73Codice della navigazione-art. 73
Art. 73. (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi). Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in localita' del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorita' marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione ((e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee)) . Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.
Article 74Codice della navigazione-art. 74
Art. 74. (Guardiani di navi in disarmo). Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Article 75Codice della navigazione-art. 75
Art. 75. (Danni alle opere e agli impianti portuali). In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorita' provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto puo' richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
Article 76Codice della navigazione-art. 76
Art. 76. (Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque). Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformita' delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorita', per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorita' predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Article 77Codice della navigazione-art. 77
Art. 77. (Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua). Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche' prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali. Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorita' predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.
Article 78Codice della navigazione-art. 78
Art. 78. (Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti). L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
Article 79Codice della navigazione-art. 79
Art. 79. (Pesca nei porti). Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Article 80Codice della navigazione-art. 80
Art. 80. (Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti). Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Article 81Codice della navigazione-art. 81
Art. 81. (Altre attribuzioni di polizia). ((Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza)) .
Article 82Codice della navigazione-art. 82
Art. 82. (Disordini nei porti e sulle navi). Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima. Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo' tempestivamente intervenire, l'autorita' marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita' consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Article 83Codice della navigazione-art. 83
Art. 83. (( (Divieto di transito e di sosta). )) ((Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende)) .
Article 84Codice della navigazione-art. 84
Art. 84. (Ingiunzione per rimborso di spese). Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. ((17)) L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
--------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
Article 85Codice della navigazione-art. 85
Art. 85. (Attivita' amministrativa nei porti interni). Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attivita' amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attivita' nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in localita' dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo e' fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza. L'autorita' di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne. Il divieto di transito o di sosta puo' essere stabilito dal ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.
Article 86Codice della navigazione-art. 86
Art. 86. (Istituzione del servizio di pilotaggio). Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.
Article 87Codice della navigazione-art. 87
Art. 87. (Pilotaggio obbligatorio). Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio puo' essere reso obbligatorio con decreto reale. Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio. Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.
Article 88Codice della navigazione-art. 88
Art. 88. (Vigilanza sulla corporazione dei piloti). La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' competente a norma del regolamento. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Article 89Codice della navigazione-art. 89
Art. 89. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 230))
Article 90Codice della navigazione-art. 90
Art. 90. (Licenze e registro dei piloti). I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Article 91Codice della navigazione-art. 91
Art. 91. (Tariffe di pilotaggio). Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.
Article 92Codice della navigazione-art. 92
Art. 92. (Attribuzioni e obblighi del pilota). Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Article 93Codice della navigazione-art. 93
Art. 93. (( (Responsabilita' del pilota). )) ((Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave)) .
Article 94Codice della navigazione-art. 94
Art. 94. (( (Assicurazione obbligatoria del pilota). )) ((Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilita' stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93. Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e' depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validita' e l'idoneita' del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidita' o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attivita' di pilotaggio)) .
Article 95Codice della navigazione-art. 95
Art. 95. (Regolamenti di pilotaggio). La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Article 96Codice della navigazione-art. 96
Art. 96. (Marittimi abilitati al pilotaggio). Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Article 97Codice della navigazione-art. 97
Art. 97. (Personale abilitato al pilotaggio). Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Article 98Codice della navigazione-art. 98
Art. 98. (Pilotaggio obbligatorio). Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato compartimentale puo' rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Article 99Codice della navigazione-art. 99
Art. 99. (Norme applicabili). Il servizio dei piloti autorizzati e' regolato dagli articoli 91 a 93.
Article 100Codice della navigazione-art. 100
Art. 100. (Regolamenti locali). Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna localita' sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Article 101Codice della navigazione-art. 101
Art. 101. (Istituzione del servizio di rimorchio marittimo). Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo' essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento. L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Article 102Codice della navigazione-art. 102
Art. 102. (Regolamenti locali). Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Article 103Codice della navigazione-art. 103
Art. 103. (Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio). Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita' derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Article 104Codice della navigazione-art. 104
Art. 104. (Responsabilita' durante il rimorchio). L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio e' affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione e' affidata al comandante di un elemento rimorchiato.
Article 105Codice della navigazione-art. 105
Art. 105. (Obblighi e responsabilita' in caso di consegna al rimorchiatore). Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando e' fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilita' di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Article 106Codice della navigazione-art. 106
Art. 106. (Soccorso prestato alla nave rimorchiata). Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.
Article 107Codice della navigazione-art. 107
Art. 107. (Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto). Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
Article 108Codice della navigazione-art. 108
Art. 108. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
------------ AGGIORNAMENTO (51) La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Article 109Codice della navigazione-art. 109
Art. 109. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))
Article 110Codice della navigazione-art. 110
Art. 110. (Compagnie e gruppi portuali). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) (COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ).
------------ AGGIORNAMENTO (51) La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Article 111Codice della navigazione-art. 111
Art. 111. (Imprese per operazioni portuali). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) (COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ).
------------ AGGIORNAMENTO (51) La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Article 112Codice della navigazione-art. 112
Art. 112. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
------------ AGGIORNAMENTO (51) La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Article 113Codice della navigazione-art. 113
Art. 113. (Organizzazione e disciplina del personale marittimo). All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.
Article 114Codice della navigazione-art. 114
Art. 114. (Distinzione del personale marittimo). Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; b) il personale addetto ai servizi dei porti; c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Article 115Codice della navigazione-art. 115
Art. 115. (Categorie della gente di mare). La gente di mare si divide in tre categorie: 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. ((51))
-------------- AGGIORNAMENTO (51) Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115 , 123 , 130 e 134 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".
Article 116Codice della navigazione-art. 116
Art. 116. (Personale addetto ai servizi portuali). Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51)) 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.
------------ AGGIORNAMENTO (51) La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Article 116Codice della navigazione-art. 116 bis
Art. 116. (( (Consulente chimico di porto).)) . ((L'attivita' dei consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere)) . ((L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e' consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica; 2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale; 3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale)) . ((I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) . ((Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici)) . ((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu' decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri)) . ((I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68)) . ((Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma)) . ((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, puo', con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attivita' e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il piu' efficace funzionamento)) .
Article 117Codice della navigazione-art. 117
Art. 117. (Personale tecnico delle costruzioni navali). Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.
Article 118Codice della navigazione-art. 118
Art. 118. (Matricole e registri del personale marittimo). La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Article 119Codice della navigazione-art. 119
Art. 119. (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai ((sedici anni)) che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Article 120Codice della navigazione-art. 120
Art. 120. (Cancellazione dalle matricole e dai registri). Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima; c) perdita della cittadinanza italiana; d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali; e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole; f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Article 121Codice della navigazione-art. 121
Art. 121. (Reiscrizione nelle matricole e nei registri). Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Article 122Codice della navigazione-art. 122
Art. 122. (Documenti di lavoro del personale marittimo). La gente di mare e' munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Article 123Codice della navigazione-art. 123
Art. 123. (Titoli professionali del personale marittimo). ((Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione)) . Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono: a) medico di bordo; b) marconista. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. (51)
-------------- AGGIORNAMENTO (51) Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115 , 123 , 130 e 134 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".
Article 124Codice della navigazione-art. 124
Art. 124. (Rilascio dei documenti di abilitazione). Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Article 125Codice della navigazione-art. 125
Art. 125. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231))
Article 126Codice della navigazione-art. 126
Art. 126. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231))
Article 127Codice della navigazione-art. 127
Art. 127. (Assunzione all'estero). All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Article 128Codice della navigazione-art. 128
Art. 128. (Organizzazione e disciplina del personale). All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorita' preposte all'esercizio della navigazione interna.
Article 129Codice della navigazione-art. 129
Art. 129. (Distinzione del personale). Il personale della navigazione interna comprende: a) il personale navigante; b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Article 130Codice della navigazione-art. 130
Art. 130. (Categorie del personale navigante). Il personale navigante si divide in tre categorie: 1° personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto alla piccola navigazione. ((51))
-------------- AGGIORNAMENTO (51) Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115 , 123 , 130 e 134 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".
Article 131Codice della navigazione-art. 131
Art. 131. (Personale addetto ai servizi dei porti). Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i lavoratori portuali; 2) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
Article 132Codice della navigazione-art. 132
Art. 132. (Matricole, registri e documenti di lavoro del personale). Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Article 133Codice della navigazione-art. 133
Art. 133. (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela. Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonche' la re iscrizione nei medesimi.
Article 134Codice della navigazione-art. 134
Art. 134. (Titoli professionali del personale). Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a) capitano; b) capo timoniere; c) capo barca; d) conduttore di motoscafi; e) barcaiolo abilitato. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a) macchinista; b) motorista. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puo' determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalita' per il conseguimento dei relativi titoli professionali. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali. ((51))
-------------- AGGIORNAMENTO (51) Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115 , 123 , 130 e 134 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".
Article 135Codice della navigazione-art. 135
Art. 135. (Assunzione all'estero). All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Article 136Codice della navigazione-art. 136
Art. 136. (Navi e galleggianti). Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.
Article 137Codice della navigazione-art. 137
Art. 137. (Ammissione delle navi alla navigazione). Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalita'. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.
Article 138Codice della navigazione-art. 138
Art. 138. (Stazzatura nel Regno). Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali. La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.
Article 139Codice della navigazione-art. 139
Art. 139. (Stazzatura all'estero). Il ministro per le comunicazioni puo' autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o piu' viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno. La stazzatura all'estero puo', previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.
Article 140Codice della navigazione-art. 140
Art. 140. (Nome delle navi maggiori). Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato in qualsiasi matricola del Regno. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Article 141Codice della navigazione-art. 141
Art. 141. (Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti). Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Article 142Codice della navigazione-art. 142
Art. 142. (Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo). Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
Article 143Codice della navigazione-art. 143
Art. 143. (( (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane). )) ((1. Rispondono ai requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146: a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea; b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.))
Article 144Codice della navigazione-art. 144
Art. 144. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30))
Article 145Codice della navigazione-art. 145
Art. 145. (( (Navi iscritte in registri stranieri). )) ((1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte in registro straniero. 2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. 3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile)) .
Article 146Codice della navigazione-art. 146
Art. 146. (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ((ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi)) . (43) Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono istituiti, presso gli uffici di cui all' art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformita' al modello di cui all'allegato A".
Article 147Codice della navigazione-art. 147
Art. 147. (Designazione di rappresentante). Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' marittima, si intende domiciliato. Nello stesso caso, l'autorita' marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.
Article 148Codice della navigazione-art. 148
Art. 148. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30))
Article 149Codice della navigazione-art. 149
Art. 149. (Abilitazione delle navi alla navigazione). Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza. A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.
Article 150Codice della navigazione-art. 150
Art. 150. (Atto di nazionalita'). L'atto di nazionalita' e' rilasciato in nome del Re Imperatore dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto la iscrizione. L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.
Article 151Codice della navigazione-art. 151
Art. 151. (Rinnovazione dell'atto di nazionalita'). L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.
Article 152Codice della navigazione-art. 152
Art. 152. (Rilascio del passavanti provvisorio). Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalita', o documento equipollente, e' stato preso in consegna. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. ((Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potra' essere superiore a sessanta giorni e dovra' riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara' rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorita' marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali.)) ((87)) Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari. Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno.
--------------- AGGIORNAMENTO (87) Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e' subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".
Article 153Codice della navigazione-art. 153
Art. 153. (Licenza delle navi minori e dei galleggianti). La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.
Article 154Codice della navigazione-art. 154
Art. 154. (Rinnovazione della licenza). In caso di mutamento del proprietario, nonche' di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.
Article 155Codice della navigazione-art. 155
Art. 155. (Uso della bandiera). Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana.
Article 156Codice della navigazione-art. 156
Art. 156. (( (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). )) ((1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita')) .
Article 157Codice della navigazione-art. 157
Art. 157 (( (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). )) ((1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave)) .
Article 158Codice della navigazione-art. 158
Art. 158. ((Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati.)) ((Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a societa', che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si e' verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza)) .
Article 159Codice della navigazione-art. 159
Art. 159. (( (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). )) ((1. Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma)) .
Article 160Codice della navigazione-art. 160
Art. 160. (Demolizione volontaria della nave). Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nel Regno, o all'autorita' consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorita' provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione puo' essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. ((Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156)) . Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Article 161Codice della navigazione-art. 161
Art. 161. (Riparazione o demolizione per ordine dell'autorita' o d'ufficio). Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia piu' adatta all'uso cui e' destinata, l'ufficio d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, cio' sia ritenuto opportuno, l'autorita' ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorita' predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.
Article 162Codice della navigazione-art. 162
Art. 162. (Perdita presunta). Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia.
Article 163Codice della navigazione-art. 163
Art. 163. (Cancellazione della nave dal registro di iscrizione). La nave e' cancellata dal registro d'iscrizione quando: a) e' perita o si presume perita; b) e' stata demolita; c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita'; ((d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo)) . La nave maggiore e' cancellata dalla matricola anche quando ne e' stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore e' cancellata dal registro, quando e' stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime. All'atto della cancellazione l'autorita' ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia gia' provveduto a norma degli articoli precedenti.
Article 164Codice della navigazione-art. 164
Art. 164. (Condizioni di navigabilita'). La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilita', convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale e' destinata. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda: a) struttura degli scafi e sistemazione interna; b) galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo carico; c) organi di propulsione e di governo; d) condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi degli equipaggi. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonche' quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche' quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi' disciplinati i servizi di bordo. L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.
Article 165Codice della navigazione-art. 165
Art. 165. (Visite ed ispezioni). Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nel Regno le autorita' marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorita' consolari. Dette autorita' provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonche' ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilita' della nave o il funzionamento dei suoi organi. Le autorita' marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresi' disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.
Article 166Codice della navigazione-art. 166
Art. 166. (Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilita'). Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilita', di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonche' all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti. L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.
Article 167Codice della navigazione-art. 167
Art. 167. (Classificazione delle navi). Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti. Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di navi per le quali la classificazione e' obbligatoria.
Article 168Codice della navigazione-art. 168
Art. 168. (Efficacia probatoria dei certificati tecnici). I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria.
Article 169Codice della navigazione-art. 169
Art. 169. (Carte, libri e altri documenti). Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo: a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita; b) i documenti doganali e sanitari; c) il giornale nautico; d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti. ((Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca)) .
Article 170Codice della navigazione-art. 170
Art. 170. (Contenuto del ruolo di equipaggio). Il ruolo di equipaggio deve contenere: 1) il nome della nave; 2) il nome dell'armatore; 3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267; 4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento; 5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso; 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.
Article 171Codice della navigazione-art. 171
Art. 171. (Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio). Sul ruolo di equipaggio si annotano: 1) i contratti di assicurazione della nave; 2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilita'; 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi; ((4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave)) ; 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio; 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Article 172Codice della navigazione-art. 172
Art. 172. (Annotazioni sulla licenza). Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresi' le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.
Article 172Codice della navigazione-art. 172 bis
Art. 172-bis. (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime. (102) 2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. (102) 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche: a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura; b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura. ((104)) 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante. (102) 5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1. (102)
------------ AGGIORNAMENTO (102) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 172-bis del codice della navigazione , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore". ------------ AGGIORNAMENTO (104) Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 , ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata".
Article 173Codice della navigazione-art. 173
Art. 173. (Giornale nautico). Il giornale nautico e' diviso nei libri seguenti: a) inventario di bordo; b) giornale generale e di contabilita'; c) giornale di navigazione; d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.
Article 174Codice della navigazione-art. 174
Art. 174. (Contenuto del giornale nautico). Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave. Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna. Sul giornale di pesca sono annotati la profondita' delle acque dove si effettua la pesca, la quantita' complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.
Article 175Codice della navigazione-art. 175
Art. 175. (Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico). Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.
Article 176Codice della navigazione-art. 176
Art. 176. (Libri di bordo delle navi minori). Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ((ad eccezione delle unita' da pesca)) . Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal regolamento.
Article 177Codice della navigazione-art. 177
Art. 177. (Norme per la tenuta dei libri di bordo). Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Article 178Codice della navigazione-art. 178
Art. 178. (Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave). Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700 , 2702 del codice civile , le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.
Article 179Codice della navigazione-art. 179
Art. 179. (( (Nota di informazioni all'autorita' marittima). )) ((All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.))
Article 180Codice della navigazione-art. 180
Art. 180. (Verifiche ed ispezioni). ((Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.)) Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Article 181Codice della navigazione-art. 181
Art. 181. (Rilascio delle spedizioni). La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali ((...)) , al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.
Article 182Codice della navigazione-art. 182
Art. 182. (Denunzia di avvenimenti straordinari). Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorita' consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale non e' stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorita' giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.
Article 183Codice della navigazione-art. 183
Art. 183. (Informazioni eventuali circa il viaggio). Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio. E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
Article 184Codice della navigazione-art. 184
Art. 184. ((Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna.)) ((Il comandante della nave, all'arrivo in localita' ove sia una autorita' portuale o consolare, deve denunciare all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualita' e la quantita' del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta. L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le suddette autorita' sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia sede una autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorita' portuale o consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma. Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta alla navigazione interna o all'autorita' consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi)) .
Article 185Codice della navigazione-art. 185
Art. 185. ((Navi straniere.)) ((Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani)) .
Article 186Codice della navigazione-art. 186
Art. 186. (Autorita' del comandante). Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorita' del comandante della nave.
Article 187Codice della navigazione-art. 187
Art. 187. (Disciplina di bordo). I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorita' consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorita', salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Article 188Codice della navigazione-art. 188
Art. 188. (Autorizzazione per scendere a terra). I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.
Article 189Codice della navigazione-art. 189
Art. 189. (Deficienza delle razioni di viveri). Il comandante del porto e l'autorita' consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita' e la quantita' delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. Se sono riscontrate deficienze, le autorita' predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorita' consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. Quando sono vendute pertinenze di proprieta' aliena o merci l'armatore e' tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.
Article 190Codice della navigazione-art. 190
Art. 190. (Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo). I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
Article 191Codice della navigazione-art. 191
Art. 191. (Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero). In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.
Article 192Codice della navigazione-art. 192
Art. 192. (Imbarco di passeggeri infermi). L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.
Article 193Codice della navigazione-art. 193
Art. 193. (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici). Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Article 194Codice della navigazione-art. 194
Art. 194. (Imbarco di merci vietate e pericolose). Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorita' consolare.
Article 195Codice della navigazione-art. 195
Art. 195. (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorita' consolare. Le predette autorita' provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilita' delle cose lo richieda, le medesime autorita' provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma e' devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. Le modalita' per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.
Article 196Codice della navigazione-art. 196
Art. 196. (Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva). I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorita', a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.
Article 197Codice della navigazione-art. 197
Art. 197. (Rimpatrio di cittadini italiani). Nelle localita' estere ove non risieda un'autorita' consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
Article 198Codice della navigazione-art. 198
Art. 198. (Divieto di asilo). Il comandante della nave non puo' in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorita' per aver commesso un reato comune.
Article 199Codice della navigazione-art. 199
Art. 199. (Perdita di carte e documenti di bordo). In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorita' consolare. Le autorita' predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Article 200Codice della navigazione-art. 200
Art. 200. (Polizia esercitata dalle navi da guerra). In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche' procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita' possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita' consolare. Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.
Article 201Codice della navigazione-art. 201
Art. 201. (Inchiesta di bandiera). Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalita'.
Article 202Codice della navigazione-art. 202
Art. 202. (Nave sospetta di tratta di schiavi). La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.
Article 203Codice della navigazione-art. 203
Art. 203. (Funzioni di ufficiale dello stato civile). Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nel Regno, o di quella consolare all'estero.
Article 204Codice della navigazione-art. 204
Art. 204. (Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita). Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.)) .
Article 205Codice della navigazione-art. 205
Art. 205. (Atti di stato civile compilati a bordo). Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'.
Article 206Codice della navigazione-art. 206
Art. 206. (Scomparizione in mare). Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonche' dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.
Article 207Codice della navigazione-art. 207
Art. 207. (Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare). Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.
Article 208Codice della navigazione-art. 208
Art. 208. (Attribuzioni delle autorita' marittime e consolari). Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare. Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'articolo 206. Analogamente procedono le autorita' marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione.
Article 209Codice della navigazione-art. 209
Art. 209. (Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio). In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorita' marittime o consolari. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro e' avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale e' accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. Nei processi verbali, le autorita' predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.
Article 210Codice della navigazione-art. 210
Art. 210. (Trasmissione degli atti alle autorita' competenti). Le autorita' marittime o consolari trasmettono alle autorita', competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
Article 211Codice della navigazione-art. 211
Art. 211. (Conseguenze della scomparizione in mare). Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorita' marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorita' per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile , e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a cio' legittimate.
Article 212Codice della navigazione-art. 212
Art. 212. (Autorizzazione del tribunale). Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.
Article 213Codice della navigazione-art. 213
Art. 213. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Article 214Codice della navigazione-art. 214
Art. 214. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Article 215Codice della navigazione-art. 215
Art. 215. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Article 216Codice della navigazione-art. 216
Art. 216. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Article 217Codice della navigazione-art. 217
Art. 217. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1986, N. 193))
Article 218Codice della navigazione-art. 218
Art. 218. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Article 219Codice della navigazione-art. 219
Art. 219. (Pesca marittima). E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Article 220Codice della navigazione-art. 220
Art. 220. (Categorie della pesca). La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.
Article 221Codice della navigazione-art. 221
Art. 221. (Riserva della pesca ai cittadini). La pesca nel mare territoriale e' riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Article 222Codice della navigazione-art. 222
Art. 222. (Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca). Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Article 223Codice della navigazione-art. 223
Art. 223. (Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca). All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. Le autorita' marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
Article 224Codice della navigazione-art. 224
Art. 224. (( (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo) )) ((1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica e' riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge.))
--------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che ai fini dell'applicazione del presente articolo le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali.
Article 225Codice della navigazione-art. 225
Art. 225. (Concessione di servizi). I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Article 226Codice della navigazione-art. 226
Art. 226. (Autorizzazione di servizi). I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna. Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Article 227Codice della navigazione-art. 227
Art. 227. (Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza). Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
Article 228Codice della navigazione-art. 228
Art. 228. (Annotazione nei registri di iscrizione). L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Article 229Codice della navigazione-art. 229
Art. 229. (Tariffe). Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita' dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe. In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.
Article 230Codice della navigazione-art. 230
Art. 230. (Caratteristiche delle navi). Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
Article 231Codice della navigazione-art. 231
Art. 231. (Regolamenti comunali). La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, e' sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per gli interni.
Article 232Codice della navigazione-art. 232
Art. 232. (Cantieri e stabilimenti di costruzione). La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna puo' essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Article 233Codice della navigazione-art. 233
Art. 233. (Dichiarazione di costruzione). Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.
Article 234Codice della navigazione-art. 234
Art. 234. (Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione). Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione e' tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna e' tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.
Article 235Codice della navigazione-art. 235
Art. 235. (Controllo tecnico sulle costruzioni). Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalita' stabilite da leggi e regolamenti. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna e' esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.
Article 236Codice della navigazione-art. 236
Art. 236. (Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'). L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata. Con provvedimento del ministro per le comunicazioni puo' altresi' venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Article 237Codice della navigazione-art. 237
Art. 237. (Forma del contratto di costruzione). Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Article 238Codice della navigazione-art. 238
Art. 238. (Pubblicita' del contratto di costruzione). Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Article 239Codice della navigazione-art. 239
Art. 239. (Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione). Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione puo' compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
Article 240Codice della navigazione-art. 240
Art. 240. (Responsabilita' del costruttore). L'azione di responsabilita' contro il costruttore per le difformita' ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia, purche' abbia entro il predetto termine denunziata la difformita' o il vizio.
Article 241Codice della navigazione-art. 241
Art. 241. (Norme applicabili al contratto di costruzione). Per quanto non e' disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Article 242Codice della navigazione-art. 242
Art. 242. (Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di navi in costruzione). Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249. Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione e' iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli da 252 a 254; 256.
Article 243Codice della navigazione-art. 243
Art. 243. (Varo della nave). Il costruttore non puo' varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione e' iscritta. In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.
Article 244Codice della navigazione-art. 244
Art. 244. (Iscrizione della nave dopo il varo). L'autorita' alla quale, compiuto il varo, e' richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalita', se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.
Article 245Codice della navigazione-art. 245
Art. 245. (Norme applicabili alle navi). In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili.
Article 246Codice della navigazione-art. 246
Art. 246. (Pertinenze della nave). Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave. La destinazione puo' essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.
Article 247Codice della navigazione-art. 247
Art. 247. (Regime delle pertinenze di proprieta' aliena). Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprieta' aliena della pertinenza puo' essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo. La cessazione della qualita' di pertinenza di una cosa, la cui proprieta' aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non e' opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.
Article 248Codice della navigazione-art. 248
Art. 248. (Diritti dei terzi sulle pertinenze). La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.
Article 249Codice della navigazione-art. 249
Art. 249. (Forma degli atti relativi alla proprieta' delle navi). Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorita' consolare. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Article 250Codice della navigazione-art. 250
Art. 250. (Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' delle navi). Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalita'; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Article 251Codice della navigazione-art. 251
Art. 251. (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'). La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita' puo' essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
Article 252Codice della navigazione-art. 252
Art. 252. (Forma dei titoli per la pubblicita'). La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall' articolo 2657 del codice civile . Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.
Article 253Codice della navigazione-art. 253
Art. 253. (Documenti per la pubblicita' di atti tra vivi). Chi domanda la pubblicita' di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658 , 2659 del codice civile ; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell' articolo 2658 del codice civile , e' sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. La nota di trascrizione deve contenere: 1) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 2659 del codice civile .
Article 254Codice della navigazione-art. 254
Art. 254. (Documenti per la pubblicita' di acquisti a causa di morte). Chi domanda la pubblicita' di un acquisto a causa di morte deve consegnare all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660 , 2661 , 2662 del codice civile , per i casi in ciascuno di detti articoli indicati. La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente, completate con quelle richieste dall' articolo 2660 del codice civile .
Article 255Codice della navigazione-art. 255
Art. 255. (Esibizione dell'atto di nazionalita'). Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', l'atto di nazionalita', per la prescritta annotazione. Tuttavia, quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non e' possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalita', l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale e' diretta, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalita'.
Article 256Codice della navigazione-art. 256
Art. 256. (Esecuzione della pubblicita'). L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita' in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui e' stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli e' pervenuta. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalita' a cura dell'autorita' predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorita' indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento. Dell'adempimento delle formalita' suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Article 257Codice della navigazione-art. 257
Art. 257. (Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni). Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile , e' determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
Article 258Codice della navigazione-art. 258
Art. 258. (Quote di comproprieta'). Le quote di partecipazione nella proprieta' della nave sono espresse in carati. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Article 259Codice della navigazione-art. 259
Art. 259. (Deliberazioni della maggioranza). Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti. La maggioranza e' formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente piu' di dodici carati della nave. Quando la maggioranza e' detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purche' siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.
Article 260Codice della navigazione-art. 260
Art. 260. (Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie). Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la meta' del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati. I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Article 261Codice della navigazione-art. 261
Art. 261. (Difetto di maggioranza). Quando una deliberazione non puo' essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale e' l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno o piu' caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l'interesse comune.
Article 262Codice della navigazione-art. 262
Art. 262. (Ipoteca della nave). La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non puo' essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
Article 263Codice della navigazione-art. 263
Art. 263. (Ipoteca dei carati). Il comproprietario della nave non puo' ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza.
Article 264Codice della navigazione-art. 264
Art. 264. (Vendita della nave). La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puo' essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
Article 265Codice della navigazione-art. 265
Art. 265. (Dichiarazione di armatore). Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Article 266Codice della navigazione-art. 266
Art. 266. (Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna). Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.
Article 267Codice della navigazione-art. 267
Art. 267. (Designazione di rappresentante). Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.
Article 268Codice della navigazione-art. 268
Art. 268. (Forma della dichiarazione). La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Article 269Codice della navigazione-art. 269
Art. 269. (Documenti da consegnare). Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.
Article 270Codice della navigazione-art. 270
Art. 270. (Contenuto della dichiarazione di armatore). La dichiarazione di armatore deve contenere: a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dell'armatore; b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresi' contenere: c) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza del proprietario; d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.
Article 271Codice della navigazione-art. 271
Art. 271. (Pubblicita' della dichiarazione). La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalita'. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
Article 272Codice della navigazione-art. 272
Art. 272 (Presunzione di armatore). In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.
Article 273Codice della navigazione-art. 273
Art. 273. (Nomina di comandante della nave). L'armatore nomina il comandante della nave e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.
Article 274Codice della navigazione-art. 274
Art. 274. (Responsabilita' dell'armatore). L'armatore e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, ne' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Article 275Codice della navigazione-art. 275
Art. 275. (Limitazione del debito dell'armatore). Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore ((di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate)) puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Article 276Codice della navigazione-art. 276
Art. 276. (Valutazione della nave). Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia ne' inferiore al quinto ne' superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e' inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave e' superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.
Article 277Codice della navigazione-art. 277
Art. 277. (Valutazione del nolo e degli altri proventi). Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo.
Article 278Codice della navigazione-art. 278
Art. 278. (Costituzione della societa'). I comproprietari possono costituirsi in societa' di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimita', ciascun caratista partecipa alla societa' in ragione della sua quota di interesse nella nave.
Article 279Codice della navigazione-art. 279
Art. 279. (Pubblicita' dell'atto di costituzione). L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'. La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.
Article 280Codice della navigazione-art. 280
Art. 280. (Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione). Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere: a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; d) il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Article 281Codice della navigazione-art. 281
Art. 281. (Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione). L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
Article 282Codice della navigazione-art. 282
Art. 282. (Pubblicita' a cura del gerente). Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalita'. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita' dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta a norma dell'articolo 279.
Article 283Codice della navigazione-art. 283
Art. 283. (Responsabilita' dei comproprietari). Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilita' dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' non puo' superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. Il debito complessivo della societa' di armamento puo' essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.
Article 284Codice della navigazione-art. 284
Art. 284. (Effetti della mancanza di pubblicita'). In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Article 285Codice della navigazione-art. 285
Art. 285. (Ripartizione degli utili e delle perdite). Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della societa' di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta' della nave.
Article 286Codice della navigazione-art. 286
Art. 286. (Recesso di comproprietari componenti dell'equipaggio). I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla societa' ed ottenere il rimborso delle loro quote.
Article 287Codice della navigazione-art. 287
Art. 287. (Norme applicabili al contratto di raccomandazione). Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.
Article 288Codice della navigazione-art. 288
Art. 288. (Rappresentanza processuale del raccomandatario). Entro i limiti nei quali gli e' conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Article 289Codice della navigazione-art. 289
Art. 289. (Pubblicita' della procura). La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni. Qualora non sia adempiuta la pubblicita' predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.
Article 290Codice della navigazione-art. 290
Art. 290. (Altre specie di raccomandazione). Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori. Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia. Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Article 291Codice della navigazione-art. 291
Art. 291. (Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria). Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicita' richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.
Article 292Codice della navigazione-art. 292
Art. 292. (Comando della nave). Il comando della nave puo' essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.
Article 292Codice della navigazione-art. 292 bis
Art. 292-bis. (( (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). )) ((A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche' l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.))
Article 293Codice della navigazione-art. 293
Art. 293. (Sostituzione del comandante in corso di navigazione). In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Article 294Codice della navigazione-art. 294
Art. 294. (Assunzione di comandante straniero all'estero). Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorita' consolare, il comando della nave puo' essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.
Article 295Codice della navigazione-art. 295
Art. 295. (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali). Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Article 296Codice della navigazione-art. 296
Art. 296. (Atti di stato civile e testamenti). Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell' articolo 611 del codice civile .
Article 297Codice della navigazione-art. 297
Art. 297. (Doveri del comandante prima della partenza). Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresi' accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.
Article 298Codice della navigazione-art. 298
Art. 298. (Comando della nave in navigazione). Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficolta'.
Article 299Codice della navigazione-art. 299
Art. 299. (Documenti di bordo e tenuta dei libri). Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresi' che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.
Article 300Codice della navigazione-art. 300
Art. 300. (Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione). Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel piu' vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita', il comandante puo' impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.
Article 301Codice della navigazione-art. 301
Art. 301. (Riduzione delle razioni di viveri). Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e' possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.
Article 302Codice della navigazione-art. 302
Art. 302. (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli puo' procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi. Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307. Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Article 303Codice della navigazione-art. 303
Art. 303. (Abbandono della nave in pericolo). Il comandante non puo' ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i piu' provetti componenti dell'equipaggio. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Article 304Codice della navigazione-art. 304
Art. 304. (Relazione di eventi straordinari). Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorita' del luogo.
Article 305Codice della navigazione-art. 305
Art. 305. (Scaricazione prima della verifica della relazione). Anteriormente alla verifica, a norma dell'articolo 584, della relazione di cui all'articolo precedente, il comandante non puo' iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.
Article 306Codice della navigazione-art. 306
Art. 306. (Limiti della rappresentanza del comandante). Il comandante puo' in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entita' e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo' compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; puo' parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio. La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.
Article 307Codice della navigazione-art. 307
Art. 307. (Necessita' di denaro in corso di viaggio). Se nel corso del viaggio sorge necessita' di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore. Quando cio' non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere, puo' farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita' di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, puo' farsi autorizzare dalla suddetta autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facolta' predetta, o diversamente per intero. Quando la necessita' di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
Article 308Codice della navigazione-art. 308
Art. 308. (Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze). Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore e' tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave e' perduta per causa non imputabile all'armatore, questi e' tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprieta' aliena, l'armatore e' tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l'armatore e' tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non e' possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore e' tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l'armatore e' tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Article 309Codice della navigazione-art. 309
Art. 309. (Poteri processuali del comandante). Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo', in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante puo' essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306. L'armatore puo' riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e puo' inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.
Article 310Codice della navigazione-art. 310
Art. 310. (Facolta' di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari). Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della societa' di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, puo', previa autorizzazione della competente autorita' del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprieta' della nave.
Article 311Codice della navigazione-art. 311
Art. 311. (Vendita della nave in caso di innavigabilita'). Il comandante non puo' vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorita' del luogo, accertata l'assoluta innavigabilita' della nave, puo' autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalita' della vendita.
Article 312Codice della navigazione-art. 312
Art. 312. (Gestione di interessi degli aventi diritto al carico). Il comandante deve, quando cio' si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.
Article 313Codice della navigazione-art. 313
Art. 313. (Responsabilita' del comandante in caso di pilotaggio). In caso di pilotaggio, il comandante e' responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore e' derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.
Article 314Codice della navigazione-art. 314
Art. 314. (Processo verbale). Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonche' la necessita' di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo. Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all'atto della prestazione di questa alla competente autorita'.
Article 315Codice della navigazione-art. 315
Art. 315. (Autorita' competente). L'autorita' competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all'articolo 304 e', nel Regno, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console o chi ne fa le veci.
Article 316Codice della navigazione-art. 316
Art. 316. (Formazione dell'equipaggio). L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.
Article 317Codice della navigazione-art. 317
Art. 317. (Composizione e forza minima dell'equipaggio). Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonche' la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio. ((Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilita' di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, puo' consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei titolo immediatamente inferiore a quello prescritto)) . Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
Article 318Codice della navigazione-art. 318
Art. 318. (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. (63) 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. 2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 . ((3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.))
--------------- AGGIORNAMENTO (63) Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 , come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n. 88 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione , nonche' alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 puo' essere altresi' determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale".
Article 319Codice della navigazione-art. 319
Art. 319. (Assunzione di personale straniero all'estero). Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ((e nei porti nazionali)) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare ((o la capitaneria di porto)) puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
Article 320Codice della navigazione-art. 320
Art. 320. (Servizio di macchina). I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.
Article 321Codice della navigazione-art. 321
Art. 321. (Gerarchia di bordo delle navi marittime). La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo e' la seguente: 1) comandante; 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario; 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario; 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista; 5) gli altri ufficiali; 6) nostromo, maestro di macchina; 7) gli altri sottufficiali; 8) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e' equiparato al primo ufficiale.
Article 322Codice della navigazione-art. 322
Art. 322. (Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna). La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna e' la seguente: 1) comandante; 2) macchinista, motorista; 3) capo timoniere; 4) i sottufficiali; 5) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e' equiparato al capo timoniere.
Article 323Codice della navigazione-art. 323
Art. 323. (Visita medica). L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Article 324Codice della navigazione-art. 324
Art. 324. (Capacita' dei minori di anni diciotto). Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare puo', con il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell'esercente la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, ne' della capacita' di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.
Article 325Codice della navigazione-art. 325
Art. 325. (Vari tipi di contratto di arruolamento). Il contratto di arruolamento puo' essere stipulato: a) per un dato viaggio o per piu' viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato. La retribuzione spettante all'arruolato puo' essere stabilita: a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio; b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. ((La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro)) .
Article 326Codice della navigazione-art. 326
Art. 326. (Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu' viaggi). Il contratto a tempo determinato e quello per piu' viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o di piu' contratti a tempo determinato, ovvero di piu' contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Article 327Codice della navigazione-art. 327
Art. 327. (Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore). Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente.
Article 328Codice della navigazione-art. 328
Art. 328. (Forma del contratto). ((Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo)) . ((Il contratto deve, a pena di nullita', essere annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita')) . ((Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330)) . Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso.
Article 329Codice della navigazione-art. 329
Art. 329. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))
Article 330Codice della navigazione-art. 330
Art. 330. (Deroga alle disposizioni precedenti). Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate puo' essere fatto verbalmente. Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.
Article 331Codice della navigazione-art. 331
Art. 331. (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore). L'armatore puo' procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita' consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorita' trasmette ((in formato elettronico)) , a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco ((, anche in formato digitale)) , si perfeziona il contratto di arruolamento.
Article 332Codice della navigazione-art. 332
Art. 332. (Contenuto del contratto). Il contratto di arruolamento deve enunciare: 1) il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327; 2) il nome, la paternita' dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola; 3) la qualifica e le mansioni dell'arruolato; 4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento e' a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento e' a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento e' a tempo indeterminato; 5) la forma e la misura della retribuzione; 6) il luogo e la data della conclusione del contratto; 7) l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista. Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Article 333Codice della navigazione-art. 333
Art. 333. (Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento). Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorita'.
Article 334Codice della navigazione-art. 334
Art. 334. (Servizio a bordo). I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.
Article 335Codice della navigazione-art. 335
Art. 335. (Caricazione abusiva di merci). Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Article 336Codice della navigazione-art. 336
Art. 336. (Trattamento dell'arruolato malato o ferito). L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave. Se l'arruolato si e' intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore e' egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e' inabile al servizio. Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, e' sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.
Article 337Codice della navigazione-art. 337
Art. 337. (Partecipazione dell'arruolato alle indennita' dovute all'armatore). Se la retribuzione e' determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennita' di assicurazione o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.
Article 338Codice della navigazione-art. 338
Art. 338. (Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio). Se la retribuzione e' determinata a viaggio, essa e' proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo. La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.
Article 339Codice della navigazione-art. 339
Art. 339. (Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri). Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione e' determinata da causa a lui imputabile, l'armatore e' tenuto anche al risarcimento dei danni.
Article 340Codice della navigazione-art. 340
Art. 340. (Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio). Il contratto di arruolamento stipulato per uno o piu' viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto.
Article 341Codice della navigazione-art. 341
Art. 341. (Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine). Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione e' fuori del Regno, e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del Regno, l'arruolato e' tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.
Article 342Codice della navigazione-art. 342
Art. 342. (Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti). Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'armatore o dell'arruolato, purche' ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
Article 343Codice della navigazione-art. 343
Art. 343. (Casi di risoluzione di diritto del contratto). Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda; 2) in caso di perdita della nazionalita' della nave; 3) in caso di vendita giudiziale della nave; 4) in caso di morte dell'arruolato; 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6) quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave; 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato; 8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potesta' o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita'; 10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.
Article 344Codice della navigazione-art. 344
Art. 344. (Presunzione di perdita della nave). Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.
Article 345Codice della navigazione-art. 345
Art. 345. (Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore). L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. ((44))
--------------- AGGIORNAMENTO (44) La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Article 346Codice della navigazione-art. 346
Art. 346. (Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento). L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, puo' ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.
Article 347Codice della navigazione-art. 347
Art. 347. (Cambiamento dell'armatore). Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.
Article 347Codice della navigazione-art. 347 bis
Art. 347-bis (( (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda). )) ((Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o piu' navi marittime.))
Article 348Codice della navigazione-art. 348
Art. 348. (Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto). Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato. Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, e' disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale e' disposta la vendita della nave. Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
Article 349Codice della navigazione-art. 349
Art. 349. (Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto). In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione e' stabilita a tempo, questa e' dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione e' stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, e' dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione e' stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche' negli articoli 345, 346, e' dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
Article 350Codice della navigazione-art. 350
Art. 350. (Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto). I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finche' siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto. Il comandante puo' ottenere dall'autorita' marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorita' stessa, nella misura e con le modalita' da questa determinate.
Article 351Codice della navigazione-art. 351
Art. 351. (Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore). In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356. ((31))
--------------- AGGIORNAMENTO (31) La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ."
Article 352Codice della navigazione-art. 352
Art. 352. (Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato). In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso. (31) ((37))
--------------- AGGIORNAMENTO (31) La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ." --------------- AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di anzianita' nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.
Article 353Codice della navigazione-art. 353
Art. 353. (Indennita' in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilita' assoluta della nave). Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta' degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennita' corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.
Article 354Codice della navigazione-art. 354
Art. 354. (Indennita' nel caso di perdita presunta). Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, e' dovuta: 1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta' della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilita'; 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno. L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Article 355Codice della navigazione-art. 355
Art. 355. (Indennita' in caso di morte dell'arruolato). In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato e' morto per la salvezza della nave, e' dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte. Si applicano, per l'attribuzione dell'indennita', il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
Article 356Codice della navigazione-art. 356
Art. 356. (Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito). Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie, quando il contratto e' risolto, perche' l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, e' tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente e' elevato a sei mesi. Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.
Article 357Codice della navigazione-art. 357
Art. 357. (Indennita' in caso di cattura dell'arruolato). In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, e' dovuta in ogni caso una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
Article 358Codice della navigazione-art. 358
Art. 358. (Indennita' in caso di risoluzione del contratto per volonta' dell'armatore). Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, e' dovuta all'arruolato, oltre alla indennita' prevista nell'articolo 352, un'altra indennita' pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, e' dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto: 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennita' pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto e' stato stipulato e' inferiore a quarantacinque giorni; 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennita' pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Article 359Codice della navigazione-art. 359
Art. 359. (Casi di esclusione del diritto a indennita'). Le indennita' stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene: 1) per colpa dell'arruolato; 2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita' all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita' previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennita' corrisposte all'intero equipaggio non puo' superare il terzo dell'indennita' conseguita dall'armatore.
Article 360Codice della navigazione-art. 360
Art. 360. (Indennita' in caso di perdita della nazionalita' della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento). Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennita' stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennita' stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.
Article 361Codice della navigazione-art. 361
Art. 361. (Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti). ((Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)) .
Article 362Codice della navigazione-art. 362
Art. 362. (Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti). Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennita' giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e' stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto e' determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato e' regolato dall'articolo 356, l'indennita' di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.
Article 363Codice della navigazione-art. 363
Art. 363. (Obbligo del rimpatrio dell'arruolato). Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato. Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Article 364Codice della navigazione-art. 364
Art. 364. (Contenuto dell'obbligo del rimpatrio). L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche', durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore e' tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361. In caso di naufragio, l'armatore e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.
Article 365Codice della navigazione-art. 365
Art. 365. (Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito). Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non e' diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorita' marittima o consolare l'indennita' spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio. All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Article 366Codice della navigazione-art. 366
Art. 366. (Luogo di rimpatrio). Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.
Article 367Codice della navigazione-art. 367
Art. 367. (Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave). L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto a corrispondergli la differenza.
Article 368Codice della navigazione-art. 368
Art. 368. (( (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). )) ((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali)) .
Article 369Codice della navigazione-art. 369
Art. 369. (Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti dell'arruolato verso l'armatore). Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. ((50)) La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza e' risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.
--------------- AGGIORNAMENTO (50) La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Article 370Codice della navigazione-art. 370
Art. 370. (Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti). Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
Article 371Codice della navigazione-art. 371
Art. 371. (Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave). I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Article 372Codice della navigazione-art. 372
Art. 372. (Effetti della chiamata o del richiamo alle armi). Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
Article 373Codice della navigazione-art. 373
Art. 373. (Prescrizione). I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di piu' contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
Article 374Codice della navigazione-art. 374
Art. 374. (Derogabilita' delle norme). Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative, ne' dal contratto individuale di arruolamento. Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato. Tuttavia, neppure con le norme corporative si puo' aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, ne' si puo' diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
Article 375Codice della navigazione-art. 375
Art. 375. (Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna). Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni. Il contratto deve, a pena di nullita', esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, puo' esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni. La retribuzione, gli altri diritti e le indennita' previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi. Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.
Article 376Codice della navigazione-art. 376
Art. 376. (Locazione di nave). Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Article 377Codice della navigazione-art. 377
Art. 377. (Forma del contratto). Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Article 378Codice della navigazione-art. 378
Art. 378. (Sublocazione e cessione del contratto). Il conduttore non puo' sublocare la nave ne' cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facolta' non gli sono state consentite dal locatore. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione e' regolata dal disposto dell'articolo precedente.
Article 379Codice della navigazione-art. 379
Art. 379. (Obblighi del locatore). Il locatore e' tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilita' e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonche' a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.
Article 380Codice della navigazione-art. 380
Art. 380. (Responsabilita' del locatore). Il locatore e' responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
Article 381Codice della navigazione-art. 381
Art. 381. (Obblighi del conduttore). Il conduttore e' tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilita', e in conformita' dell'impiego convenuto.
Article 382Codice della navigazione-art. 382
Art. 382. (Scadenza del contratto). Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave. Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Article 383Codice della navigazione-art. 383
Art. 383. (Prescrizione). I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
Article 384Codice della navigazione-art. 384
Art. 384. (Noleggio). Il noleggio e' il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o piu' viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.
Article 385Codice della navigazione-art. 385
Art. 385. (Forma del contratto). Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare: 1) gli elementi di individuazione, la nazionalita', la portata della nave; 2) il nome del noleggiante e del noleggiatore; 3) il nome del comandante; 4) l'ammontare del nolo; 5) la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere. Non e' richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.
Article 386Codice della navigazione-art. 386
Art. 386. (Obblighi del noleggiante). Il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti. Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
Article 387Codice della navigazione-art. 387
Art. 387. (Obblighi del noleggiatore). Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonche' le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.
Article 388Codice della navigazione-art. 388
Art. 388. (Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo). Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
Article 389Codice della navigazione-art. 389
Art. 389. (Eccesso di durata del viaggio). Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Article 390Codice della navigazione-art. 390
Art. 390. (Pagamento del nolo a tempo). Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, e' dovuto in rate mensili anticipate. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.
Article 391Codice della navigazione-art. 391
Art. 391. (Impedimento temporaneo). Il nolo a tempo non e' dovuto per il periodo durante il quale non si e' potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore. Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorita' nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave e' sottoposta a riparazione, e' dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l'inutilizzazione della nave.
Article 392Codice della navigazione-art. 392
Art. 392. (Perdita della nave). Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo e' dovuto fino a tutto il giorno in cui e' avvenuta la perdita.
Article 393Codice della navigazione-art. 393
Art. 393. (Responsabilita' per le operazioni commerciali). Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate. Il noleggiante non e' responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Article 394Codice della navigazione-art. 394
Art. 394. (Subnoleggio e cessione del contratto). In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.
Article 395Codice della navigazione-art. 395
Art. 395. (Prescrizione). I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e' a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio e' prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio e' a viaggio dalla fine del viaggio. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.
Article 396Codice della navigazione-art. 396
Art. 396. (Forma del contratto). Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.
Article 397Codice della navigazione-art. 397
Art. 397. (Indicazioni del biglietto di passaggio). Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.
Article 398Codice della navigazione-art. 398
Art. 398. (Cessione del diritto al trasporto). Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Article 399Codice della navigazione-art. 399
Art. 399. (Imbarco senza biglietto). Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Article 400Codice della navigazione-art. 400
Art. 400. (Impedimento del passeggero). Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo' ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.
Article 401Codice della navigazione-art. 401
Art. 401. (Mancata partenza del passeggero). Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
Article 402Codice della navigazione-art. 402
Art. 402. (Impedimento della nave). Se la partenza della nave e' impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto e' risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.
Article 403Codice della navigazione-art. 403
Art. 403. (Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario). Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non puo' essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto e' risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il viaggio su una di dette navi, ove cio' sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo' eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
Article 404Codice della navigazione-art. 404
Art. 404. (Ritardo della partenza). Se la partenza e' ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facolta', il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza e' dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Article 405Codice della navigazione-art. 405
Art. 405. (Interruzione del viaggio della nave). Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
Article 406Codice della navigazione-art. 406
Art. 406. (Interruzione del viaggio del passeggero). Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.
Article 407Codice della navigazione-art. 407
Art. 407. (Operazioni di imbarco e di sbarco). Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.
Article 408Codice della navigazione-art. 408
Art. 408. (Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo). Il vettore e' responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.
Article 409Codice della navigazione-art. 409
Art. 409. (Responsabilita' del vettore per danni alle persone). Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.
Article 410Codice della navigazione-art. 410
Art. 410. (Trasporto del bagaglio non registrato). Nel prezzo di passaggio e' compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Article 411Codice della navigazione-art. 411
Art. 411. (Trasporto del bagaglio registrato). Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e' tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e' consegnato al passeggero.
Article 412Codice della navigazione-art. 412
Art. 412. (( (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). )) ((Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore)) .
Article 413Codice della navigazione-art. 413
Art. 413. (Responsabilita' del vettore nel trasporto gratuito). Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilita' del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
Article 414Codice della navigazione-art. 414
Art. 414. (Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole). Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Article 415Codice della navigazione-art. 415
Art. 415. (Derogabilita' delle norme). Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.
Article 416Codice della navigazione-art. 416
Art. 416. (Pegno legale sul bagaglio). Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Article 417Codice della navigazione-art. 417
Art. 417. (Bagaglio non ritirato). Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Article 418Codice della navigazione-art. 418
Art. 418. (Prescrizione). I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.
Article 419Codice della navigazione-art. 419
Art. 419. (Trasporti di cose). Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.
Article 420Codice della navigazione-art. 420
Art. 420. (Forma del contratto). Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Article 421Codice della navigazione-art. 421
Art. 421. (Obblighi del vettore all'inizio del viaggio). Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perche' la nave sia apprestata in stato di navigabilita' e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.
Article 422Codice della navigazione-art. 422
Art. 422. (Responsabilita' del vettore). Il vettore e' responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonche' dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non e' stata, ne' in tutto ne' in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo e' stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno e' stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilita' della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorita' di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.
Article 423Codice della navigazione-art. 423
Art. 423. (Limiti del risarcimento). Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. ((75)) Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.
-------------- AGGIORNAMENTO (75) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 26 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 423, comma primo, del codice della navigazione ( regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilita' determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti".
Article 424Codice della navigazione-art. 424
Art. 424. (Derogabilita' delle norme sulla responsabilita'). Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici e' subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico. Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.
Article 425Codice della navigazione-art. 425
Art. 425. (Imballaggi e marche di contrassegno). Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.
Article 426Codice della navigazione-art. 426
Art. 426. (Consegna delle bollette doganali). All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna. Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.
Article 427Codice della navigazione-art. 427
Art. 427. (Impedimento prima della partenza). Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore, il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto. Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a sopportare le spese di scaricazione.
Article 428Codice della navigazione-art. 428
Art. 428. (Impedimento temporaneo). Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e' temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.
Article 429Codice della navigazione-art. 429
Art. 429. (Interruzione del viaggio). Se, dopo la partenza, il comandante e' costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo. Se la nave non puo' essere riparata od e' necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio e' interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purche' il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.
Article 430Codice della navigazione-art. 430
Art. 430. (Impedimento all'arrivo). Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.
Article 431Codice della navigazione-art. 431
Art. 431. (Merci non dichiarate o falsamente indicate). Il comandante puo' fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo' esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.
Article 432Codice della navigazione-art. 432
Art. 432. (Recesso del caricatore prima della partenza). Prima della partenza della nave il caricatore puo' recedere dal contratto, pagando la meta' del nolo convenuto, nonche' le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse. Tuttavia il caricatore puo' liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.
Article 433Codice della navigazione-art. 433
Art. 433. (Recesso del caricatore durante il viaggio). Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione. Il comandante non e' tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi e' responsabile delle spese e dei danni.
Article 434Codice della navigazione-art. 434
Art. 434. (Caricazione incompleta). Se il caricatore consegna una quantita' di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo. Il comandante puo' imbarcare altre merci, purche', se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.
Article 435Codice della navigazione-art. 435
Art. 435. (Perdita e avarie delle cose). La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformita' delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.
Article 436Codice della navigazione-art. 436
Art. 436. (Mancato arrivo delle cose). Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.
Article 437Codice della navigazione-art. 437
Art. 437. (Deposito o vendita delle cose). Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.
Article 438Codice della navigazione-art. 438
Art. 438. (Prescrizione). I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno.
Article 439Codice della navigazione-art. 439
Art. 439. (Norme applicabili). Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.
Article 440Codice della navigazione-art. 440
Art. 440. (Spazi non utilizzabili per la caricazione). Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.
Article 441Codice della navigazione-art. 441
Art. 441. (Luogo di ancoraggio o di ormeggio). Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo. Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e' condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.
Article 442Codice della navigazione-art. 442
Art. 442. (Consegna e riconsegna delle merci). In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.
Article 443Codice della navigazione-art. 443
Art. 443. (Inesatta dichiarazione di portata della nave). Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, e' tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.
Article 444Codice della navigazione-art. 444
Art. 444. (Decorrenza e durata delle stallie). I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonche' della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.
Article 445Codice della navigazione-art. 445
Art. 445. (Computo delle stallie). Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali. Il decorso del termine e' sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.
Article 446Codice della navigazione-art. 446
Art. 446. (Decorrenza e durata delle controstallie). Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, e' dovuto un compenso di controstallia. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, e' di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.
Article 447Codice della navigazione-art. 447
Art. 447. (Soppressione delle controstallie di caricazione). Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita' di merce sufficiente per garantire quanto e' da lui dovuto al vettore, il comandante non e' tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.
Article 448Codice della navigazione-art. 448
Art. 448. (Computo delle controstallie). Il compenso di controstallia e' computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno. Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, e' determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi. Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia e' dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.
Article 449Codice della navigazione-art. 449
Art. 449. (Controstallie straordinarie). Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facolta' di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facolta', e' dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della meta', ove non esista diverso patto, regolamento, o uso. Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, e' dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facolta' del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.
Article 450Codice della navigazione-art. 450
Art. 450. (Deposito del carico). Se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi puo' disporre del carico a termini dell' articolo 1685 del codice civile , salva la facolta' del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo dello stesso codice. Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore puo' procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell' articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell'articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all'interessato.
Article 451Codice della navigazione-art. 451
Art. 451. (Sostituibilita' della nave). Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facolta' di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.
Article 452Codice della navigazione-art. 452
Art. 452. (Caricazione delle merci). Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso. Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facolta' di partire senza attendere il carico, e il caricatore e' tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.
Article 453Codice della navigazione-art. 453
Art. 453. (Recesso del caricatore prima della partenza). Dopo la caricazione delle merci il caricatore puo' avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.
Article 454Codice della navigazione-art. 454
Art. 454. (Scaricazione delle merci). Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facolta' di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facolta', e' tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza. Quando il destinatario e' presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore. Quando si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.
Article 455Codice della navigazione-art. 455
Art. 455. (Mancata riscossione del nolo o degli assegni). Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e' gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.
Article 456Codice della navigazione-art. 456
Art. 456. (Mancato arrivo). Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario puo' far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita e' stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
Article 457Codice della navigazione-art. 457
Art. 457. (Dichiarazione d'imbarco). Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualita' e quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore e' responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.
Article 458Codice della navigazione-art. 458
Art. 458. (Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci). Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, e' tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco. Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave e' tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, e' tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.
Article 459Codice della navigazione-art. 459
Art. 459. (Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci). La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.
Article 460Codice della navigazione-art. 460
Art. 460. (Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico). La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare: a) il nome e il domicilio del vettore; b) il nome e il domicilio del caricatore; c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario; d) la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano; e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi; f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare: g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalita' della nave; h) il luogo e la data di caricazione.
Article 461Codice della navigazione-art. 461
Art. 461. (Data di consegna e data di caricazione). Se nella polizza di carico non e' indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci. Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non e' indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non e' indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.
Article 462Codice della navigazione-art. 462
Art. 462. (Natura, qualita' e quantita' delle merci). Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facolta' di inserire in polizza le proprie riserve, quando non puo' eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualita' e quantita' delle merci, nonche' sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno. In mancanza di riserve, la natura, la qualita' e la quantita' delle merci, nonche' il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.
Article 463Codice della navigazione-art. 463
Art. 463. (Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco). La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L'originale ritenuto dal vettore e' sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non e' trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilita'. L'originale rilasciato al caricatore e' sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.
Article 464Codice della navigazione-art. 464
Art. 464. (Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore). L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi. Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile .
Article 465Codice della navigazione-art. 465
Art. 465. (Duplicati della polizza). Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Article 466Codice della navigazione-art. 466
Art. 466. (Ordini di consegna). Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando cio' sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico. In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' delle merci specificate in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresi' a ritirare l'originale trasferibile della polizza. Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o nominativi. Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico.
Article 467Codice della navigazione-art. 467
Art. 467. (Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci). Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di consegna e' legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.
Article 468Codice della navigazione-art. 468
Art. 468. (Norme applicabili). Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente.
Article 469Codice della navigazione-art. 469
Art. 469. (Avarie comuni). Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.
Article 470Codice della navigazione-art. 470
Art. 470. (Formazione della massa creditoria). Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.
Article 471Codice della navigazione-art. 471
Art. 471. (Spese eccezionali). Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore e' stata sostituita. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche' i premi di assicurazione relativi all'operazione. Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.
Article 472Codice della navigazione-art. 472
Art. 472. (Perdita del nolo). Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.
Article 473Codice della navigazione-art. 473
Art. 473. (Danni alla nave e al carico). Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioe' nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, e' determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima e' stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.
Article 474Codice della navigazione-art. 474
Art. 474. (Spese del regolamento della contribuzione). Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento.
Article 475Codice della navigazione-art. 475
Art. 475. (Formazione della massa debitoria). Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati.
Article 476Codice della navigazione-art. 476
Art. 476. (Contribuzione della nave e del carico). Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria e' determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo. Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.
Article 477Codice della navigazione-art. 477
Art. 477. (Contribuzione del nolo). Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria e' determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.
Article 478Codice della navigazione-art. 478
Art. 478. (Indicazioni del caricatore circa le merci). Agli effetti della formazione cosi' della massa creditoria come di quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato. Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria e' computato il valore piu' basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria e' invece computato quello tra i due piu' alto, a meno che venga provato che l'inesattezza della dichiarazione non fu scientemente commessa. In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne la natura, la qualita' e la quantita' delle cose caricate. Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell'articolo 470, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.
Article 479Codice della navigazione-art. 479
Art. 479. (Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento). Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento e' riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero. Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate e' ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore e' determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.
Article 480Codice della navigazione-art. 480
Art. 480. (Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta). I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta. Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio. La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.
Article 481Codice della navigazione-art. 481
Art. 481. (Prescrizione). L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.
Article 482Codice della navigazione-art. 482
Art. 482. (Urto fortuito o per causa dubbia). Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Article 483Codice della navigazione-art. 483
Art. 483. (Urto per colpa unilaterale). Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
Article 484Codice della navigazione-art. 484
Art. 484. (Urto per colpa comune). Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravita' della propria colpa e dell'entita' delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento e' dovuto in parti uguali. Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.
Article 485Codice della navigazione-art. 485
Art. 485. (Obbligo di soccorso in caso di urto). Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna e' tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo. Il comandante e' parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria.
Article 486Codice della navigazione-art. 486
Art. 486. (Rapporti contrattuali). Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla responsabilita' per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilita' che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.
Article 487Codice della navigazione-art. 487
Art. 487. (Prescrizione). Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Article 488Codice della navigazione-art. 488
Art. 488. (Danni non derivanti da collisione materiale). Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi e' stata collisione materiale.
Article 489Codice della navigazione-art. 489
Art. 489. (Obbligo di assistenza). L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, e' obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Article 490Codice della navigazione-art. 490
Art. 490. (Obbligo di salvataggio). Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice e' tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se cio' non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Article 491Codice della navigazione-art. 491
Art. 491. (Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile). L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche' del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Article 492Codice della navigazione-art. 492
Art. 492. (Indennita' e compenso per salvataggio di cose). Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, da' diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonche', ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.