Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Article 607Codice della navigazione-art. 607
In force · version of Apr 21, 1942
Art. 607. (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.